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Orari Apertura Seggi Elezioni Febbraio 2013



VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica2 dicembre 1997, n. 491 - Regolamento recante istituzione delConsiglio Nazionale degli Studenti Universitari, a normadell'articolo 20, comma 8, lettera b) della succitata Legge n.59/97; VISTA la legge 11 luglio 2003, n. 170; VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n. 1, diconversione del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, che all'art. 3dispone la validità del mandato del Consiglio Nazionale degliStudenti Universitari da due a tre anni; VISTO il precitato D.P.R. n.491/1997, che dispone l'emanazione della presente OrdinanzaMinisteriale entro sei mesi prima della data di indizione delleelezioni per il rinnovo del mandato del C.N.S.U.; CONSIDERATA l'opportunità di confermare le sedigià individuate dalla C.R.U.I., con la nota del 3 novembre 2009,prot. 1140-09/P/rg, quali sedi presso cui dovranno insediarsi lecostituende Commissioni elettorali locali, ovvero l'Universitàdegli Studi di Bologna per il I distretto, l'Università degli Studidi Milano per il II distretto, l'Università degli Studi di Roma"Tor Vergata" per il III distretto e l'Università degli Studi di"Napoli Federico II" per IV distretto; RITENUTA la necessità di procedere al rinnovo delpredetto C.N.S.U., il cui mandato scade il 25 giugno 2013; PRESO ATTO che il CNSU, con la mozione del 21dicembre 2012, approvata all'unanimità, ha rappresentato l'esigenzadi adottare, per le votazioni, la procedura in modalitàcartacea;




orari apertura seggi elezioni febbraio 2013




Sardegna: - Università degli studi di CAGLIARI - Università degli studi di SASSARI 3. Per l'elezione dei due componenti di cui all'articolo 1, comma1, lettere b) e c), agli atenei sopra indicati sono aggiunte leseguenti sedi : - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati diTRIESTE; - Scuola Normale Superiore di PISA; - Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento "S.Anna" di PISA; - Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze; - Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi diLucca; - Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) diPAVIA. 4. L'elettorato attivo per l'elezione dei 28 componenti di cuiall' articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studentiche risultino iscritti nell'anno accademico 2012 - 2013 ad un corsodi laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laureamagistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti,attivati nel distretto entro e non oltre la data del 30 dicembre2012. L'elettorato attivo è esercitabile altresì da coloro cheformalizzino la loro iscrizione, per l' anno accademico 2012 -2013, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro ladata di svolgimento delle elezioni. 5. L'elettorato passivo per la predetta componente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studenti cherisultino iscritti nell'anno accademico 2012 - 2013 ad un corso dilaurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistraleai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti, attivati neldistretto entro e non oltre la data del 30 dicembre 2012 e cheabbiano formalizzato la propria iscrizione alla data dipresentazione, alle Commissioni elettorali locali, dellecandidature e delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il 22aprile 2013. 6. Per l'elezione dei due componenti eletti dagli iscritti aicorsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio enuovo ordinamento, sono costituiti due distinti collegi elettoralisu base nazionale. L'elettorato attivo è attribuito separatamenteagli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivatientro e non oltre la data del 30 dicembre 2012, secondo le modalitàpreviste per l'elezione dei 28 componenti di cui all'articolo 1,comma 1, lettera a). 7. L' elettorato passivo per le due componenti in rappresentanzadegli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato diricerca del vecchio e nuovo ordinamento, è attribuito separatamenteagli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivatientro e non oltre la data del 30 dicembre 2012, che abbianoformalizzato la propria iscrizione alla data di presentazione, allaCommissione elettorale centrale, delle candidature e delle relativesottoscrizioni, ovvero entro il 22 aprile 2013. 8. Ai fini della definizione dell'elettorato attivo e passivo,ciascuna istituzione universitaria predispone distinti elenchidegli studenti iscritti ai corsi, di cui all'art. 1, comma 1,lettere a), b) e c) da esse attivati. Gli elenchi dell'elettoratoattivo e passivo sono resi disponibili presso l'albo ufficialedella sede legale dell'ateneo e delle sedi decentrate di ogniuniversità; per facilitare la loro consultazione gli Atenei possonoutilizzare anche strumenti informatici, istituendo a tale scopo unapposito servizio. A cura dell'Ateneo sarà dato apposito avviso,affisso presso ogni sede almeno 60 giorni prima della data dellevotazioni e comunque non oltre il giorno 21 marzo 2013, dellapubblicazione degli elenchi stessi nonché dei giorni e degli orariin cui è possibile procedere alla loro consultazione in viainformatica. Gli interessati possono proporre, entro 10 giornidalla pubblicazione degli elenchi, opposizione al Rettore, chedecide in via definitiva entro i successivi 15 giorni. Gli elenchidell'elettorato attivo e passivo sono aggiornati, a cura degliatenei, alla scadenza del termine della raccolta dellesottoscrizioni, al fine di consentire, alle Commissioni elettoralilocali ed alla Commissione elettorale centrale, di cui aisuccessivi articoli 7 e 8, di poter verificare la regolarità dellesottoscrizioni stesse e la regolarità delle candidature all'attodella loro presentazione. A tal fine, gli atenei forniscono alleCommissioni elettorali locali ed alla Commissione elettoralecentrale, gli elenchi aggiornati degli studenti iscritti, ancheavvalendosi di procedure informatiche. Le sottoscrizioni deglielettori che non risultino iscritti alla data di scadenza dellaraccolta delle firme di sostegno delle candidature, sonoinvalidate. Gli elettori che formalizzino la propria iscrizione inepoca successiva possono essere ammessi a votare previa verifica,da parte del presidente del seggio, dell'avvenuta iscrizione. Lacertificazione del presidente integra conseguentemente l'elencodell'elettorato attivo. Relativamente all' elettorato passivo icandidati che non risultino iscritti alla data di scadenza dellaraccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusidalla competizione elettorale; il candidato escluso non èsostituibile. 9. Per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)sono eletti sette studenti per ciascun distretto.


1. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cuiall'articolo 1, comma 1, lettera a), sono presentate per ciascuncollegio mediante liste tra loro concorrenti a sistemaproporzionale, con un numero di candidati non superiore al numerodi nove studenti. Le liste sono contrassegnate da un simbolo edalla relativa denominazione. 2. Le liste per l'elezione di detta componente, corredatedell'autocertificazione dei candidati di accettazione dellacandidatura e delle relative sottoscrizioni, sono presentate da unelettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo edata di nascita, alle Commissioni elettorali locali di cui alsuccessivo articolo 7, insediate presso un ateneo di ciascuno deiquattro distretti, entro il trentesimo giorno antecedente a quellofissato per le votazioni, ovvero 22 aprile 2013. All'atto dipresentazione delle liste e delle relative sottoscrizioni,l'elettore firmatario consegna alla Commissione elettorale locale,debitamente compilati, secondo gli schemi allegati alla presenteOrdinanza, i seguenti moduli: schema di presentazione della listadei candidati (allegato 1.1); denominazione della lista e relativosimbolo, elenco dei candidati, sottoscrizioni (allegato 1.A);accettazione autocertificata della candidatura per ogni studentecandidato (allegato 1.4) corredata dei relativi dati anagrafici,università di appartenenza, corso di studio e numero di matricola.Le Commissioni elettorali locali, di cui al successivo art. 7,verificano la regolarità delle candidature e l'inesistenza di causedi ineleggibilità. Nel caso in cui un candidato non sia in possessodei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale locale loesclude dall'elenco dei candidati della lista di appartenenza. Ilcandidato escluso non è sostituibile; non è consentita lacontemporanea candidatura in più liste. 3. Le liste sono sottoscritte da un minimo di 1.000 ad un massimodi 1.500 studenti, con firme raccolte, avvalendosi dell'autocertificazione, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, inalmeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti neldistretto, ed in un numero massimo di 500 firme per ciascuna sedeuniversitaria. Il superamento di tale limite massimo comportal'inammissibilità delle candidature e la conseguente esclusionedella lista dalla competizione elettorale. Ogni sottoscrittore èidentificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo diappartenenza e numero di matricola. Non è consentita lacontemporanea sottoscrizione di più liste. All'atto dellapresentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissionielettorali locali, entro le ore 17.00 del trentesimo giornoantecedente quello fissato per le votazioni, ovvero 22 aprile 2013,gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentantidi lista per ciascun ateneo del distretto. I rappresentanti dilista di ateneo, a loro volta, comunicano, ai Rettori delleuniversità in cui i seggi sono ubicati, entro il decimo giornoantecedente la data delle votazioni, ovvero 11 maggio 2013, inominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ai finidell'emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui alsuccessivo comma 6. Le Commissioni elettorali locali di cui alsuccessivo articolo 7, verificata la regolarità dellesottoscrizioni raccolte, provvedono ad effettuare, in presenza deirispettivi presentatori e/o rappresentanti di lista, un sorteggiotra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine delladefinizione di un elenco in cui le stesse devono comparire insequenza progressiva; tali elenchi sono rimessi alla Commissioneelettorale centrale, di cui al successivo art. 8. 4. Per l'elezione dei due componenti di cui all'articolo 1, comma1, lettere b) e c), sono presentate, separatamente per ciascunadelle due componenti, candidature individuali corredatedell'autocertificazione dei candidati di accettazione dellacandidatura e dei relativi dati anagrafici, università diappartenenza ed eventuale numero di matricola. In caso di elezionedella componente di cui alla lettera c), l'università diappartenenza coincide con la sede amministrativa del corso didottorato, ove istituito tra più atenei consorziati. Le candidaturee le relative autocertificazioni sono presentate alla Commissioneelettorale centrale,di cui al successivo articolo 8, per il tramitedegli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria,entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per levotazioni, ovvero 22 aprile 2013. La Commissione elettoralecentrale verifica la regolarità delle candidature. Le predettecandidature sono sottoscritte,anche da un solo elettore con firmeraccolte in almeno un terzo, arrotondato per difetto, degli ateneidel collegio, con il limite massimo di 50 firme per ogni sedeuniversitaria, secondo gli schemi allegati (1.2; 1.3; 1.B). Isottoscrittori sono identificati dal nome, cognome, luogo e data dinascita, ateneo di appartenenza, corso di studio ed eventualenumero di matricola. Le sottoscrizioni raccolte sono trasmesse,dagli uffici amministrativi degli atenei interessati, allaCommissione elettorale centrale che ne verifica la regolarità eprocede al sorteggio per la definizione di un elenco progressivodei candidati ammessi alla competizione elettorale. 5. La Commissione elettorale centrale redige gli elenchi dellecandidature relative alla elezione dei rappresentanti deglistudenti che risultino iscritti nell'anno accademico 2012 - 2013 adun corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laureamagistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti,distinti per distretti, sulla base degli atti delle Commissionielettorali locali e li trasmette alle stesse Commissioni, perché nesia assicurata la pubblicità presso ciascuna sede universitaria,entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni,ovvero 11 maggio 2013. La Commissione elettorale centrale, inoltre,predispone gli elenchi delle candidature per l'elezione deirappresentanti degli iscritti dei corsi di specializzazione delvecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di dottorato di ricerca delvecchio e nuovo ordinamento e li trasmette alle singole sediuniversitarie, affinché vengano resi pubblici entro il decimogiorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero 11maggio 2013. Gli elenchi delle liste e dei candidati per lecomponenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c),così ordinati, sono affissi al di fuori dei seggi. Lo stesso ordineprogressivo è riprodotto sulle schede elettorali. Al termine diqueste operazioni può avere inizio la campagna elettorale checiascuna lista e candidati ammessi alla competizione elettoralesvolgono secondo le modalità previste per la elezione deirappresentanti degli studenti negli organi di governo degli atenei.La campagna elettorale deve terminare il 19 maggio 2013. 6. Sulla base dei criteri organizzativi utilizzati da ciascunateneo per l'elezione delle rappresentanze studentesche, entro il13 maggio 2013, sono costituiti, con decreto del Rettore o delDirettore Generale, uno o più seggi elettorali in rapporto alnumero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tredipendenti universitari idonei allo svolgimento dei compitiprevisti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggioreanzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello digrado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Conlo stesso decreto sono individuati anche i rappresentanti di lista,di cui al precedente comma 3. 7. In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccoltele schede votate: una per l'elezione dei rappresentanti deglistudenti che risultino iscritti nell'anno accademico 2012 - 2013 adun corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laureamagistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti el'altra per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsidi specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi didottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. Le urne perle componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sonopredisposte anche nel caso in cui nel seggio non siano presentielettori, al fine di consentire di poter esprimere il proprio votoanche ad elettori iscritti ad atenei diversi da quello in cui ilseggio è ubicato. 2ff7e9595c


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